All'Arbitrato come soluzione delle controversie è possibile ricorrere in base al provvedimento di legge teso allo snellimento delle procedure giudiziarie.
Procedimenti arbitrali
Gli Arbitri Unici o i Collegi, sono designati tra gli iscritti nel Registro
degli Arbitri e dei Periti.
La risoluzione di controversie viene svolta dall'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze mediante procedimento di:
- arbitrato rituale
- arbitrato irrituale o libero.
I suddetti procedimenti arbitrali vengono instaurati in presenza di specifica
convenzione stipulata dalle parti, ovvero anche in difetto di clausola compromissoria,
allorché le parti ne facciano espressa richiesta all'Istituto Arbitrale
Immobiliare di Firenze.
Il Consiglio Direttivo forma ogni triennio il Registro degli Arbitri o dei
Periti, includendovi soggetti particolarmente qualificati nelle diverse
materie attinenti al settore immobiliare.
Il Consiglio Direttivo dispone, a suo insindacabile giudizio, la cancellazione
degli iscritti al Registro per giusti motivi.
Ove le parti abbiano optato per l'Arbitro Unico, questi verrà designato
dal Comitato di Designazione Arbitrale di cui all'art. 5 dello statuto,
così pure ove sia necessario nominare il Presidente del Collegio
Arbitrale del quale gli altri due componenti siano stati designati dalle
parti contendenti.
La sussistenza di interesse nella controversia, ovvero di rapporti di parentele
o di collaborazione o dipendenza anche non organica con una delle parti,
ovvero di opportunità, costituiscono motivo di astensione o di ricusazione,
da eccepire non oltre la prima seduta.
Sulla ricusazione decide, entro dieci giorni, il Presidente dell'Istituto
Arbitrale Immobiliare di Firenze.
Gli arbitri possono rinunciare all'incarico, solo per motivate e gravi ragioni,
mediante significazione inoltrata con la massima urgenza al Presidente dell'Istituto
Arbitrale Immobiliare di Firenze, che ne investe la parte interessata od
il Comitato di Designazione Arbitrale del Consiglio Direttivo per l'inerente
sostituzione.
La parte che intende promuovere uno dei procedimenti arbitrali di cui
al capo 1, presenta apposita istanza iscritta all'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze dandone contestualmente avviso, per raccomandata, all'altra
parte.
La domanda deve contenere le generalità complete delle parti ed
il loro domicilio (con indicazione, per le società, della ragione
o denominazione sociale, della sede e del legale rappresentante), ogni
elemento relativo della domanda oggetto del procedimento, il nominativo
dell'arbitro eventualmente designato, scelto nel registro degli Arbitri
e dei Periti dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, una dichiarazione
di accettazione del presente regolamento.
L'istanza dovrà essere corredata da ogni documento necessario od
utile affinché l'Istituto conosca la materia del contendere, le
persone ed i fatti sottoposti alla sua attività, nonché
la dichiarazione sull'opzione fra l'arbitrato irrituale o rituale, nonché
fra l'arbitro unico e il collegio arbitrale.
Con la domanda dovrà essere effettuato il deposito della somma,
determinata dal tariffario, anche in rapporto al valore della controversia,
annualmente approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale,
per la copertura delle spese di costituzione del Collegio e di contribizione
delle spese operative dell'Istituto.
Ricevuta l'istanza, il segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze,
provvede alla formazione del fascicolo del procedimento, annotazione degli
estremi in apposito registro cronologico, e trasmette, con raccomandata
diretta alla controparte, copia dell'istanza ricevuta e della relativa documentazione,
con invito a dare corso, entro il termine di dieci giorni, alla designazione
ove occorresse dell'arbitro di competenza, alla proposizione dei proprio
quesiti ed al deposito della documentazione, nonché al versamento
di contribuzioni corrispondenti a quelle versate dalla parte ricorrente.
Adempiuto quanto sopra, il segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze cominica alle parti i nominativi degli arbitri designati nonché
il nominativo del presidente del Collegio o dell'Arbitro Unico così
come nominati dal Comitato di Designazione Arbitrale.
Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro fra
gli iscritti nel registro degli arbitri e dei periti entro dieci giorni,
vi provvede il Comitato di Designazione Arbitrale del Consiglio Direttivo.
L'Arbitro Unico o Presidente del Collegio Arbitrale fissa la prima riunione,
invitandovi a comparire anche le parti, le quali possono a loro scelta stare
in giudizio di persona o farsi assistere o rappresentare da un professionista.
Nel corso della riunione, gli arbitri sottoscrivono apposite dichiarazioni
di accettazione della nomina con conseguente formale costituzione del Collegio
Arbitrale, e le parti sottoscrivono per conferma, l'atto di compromesso
redatto su apposito modulo.
Ove una delle parti non si presenti alla riunione od ometta di formulare
le proprie argomentazioni, il Collegio Arbitrale ne prende formalmente atto,
dando comunicazione alla parte interessata che il procedimento arbitrale
avrà corso in sua assenza.
Udite le parti, gli Arbitri, salvo quanto previsto dall'Art. 12 (conciliazione volontaria) e salvo quanto eventualmente pertinente alla mediaconciliazione obbligatoria ex lege, esperiscono il tentativo di conciliazione,
del cui esito redigono processo verbale sottoscritto da tutti i presenti
e controfirmato dal segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.
In mancanza di conciliazione, il Presidente o l'Arbitro Unico assegna alle
parti termine per memorie, repliche e produzioni di documenti da depositarsi
comunque presso la sede entro 30 giorni, procedendo, nel rispetto del principio
del contraddittorio e del diritto di difesa, all'istruttoria, nei termini
ritenuti più opportuni o delegandovi, eventualmente anche uno solo
dei propri componenti.
Tutti gli atti del procedimento arbitrale devono essere sottoscritti dall'Arbitro
Unico o dal Presidente del Collegio Arbitrale e depositati in originale
presso la Segreteria dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze unitamente
alla decisione arbitrale.
L' Arbitro Unico od il Collegio Arbitrale deve emettere la propria decisione
entro 240 giorni dall'accettazione delle cariche; tale termine potrà
essere prorogato, dal Presidente dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di
Firenze, non più di una volta e solo in presenza di giustificati
motivi, oppure per accordo delle parti per atto scritto.
Le deliberazioni arbitrali vengono assunte a maggioranza di voti, sono redatte
per iscritto con la presenza dell'intero collegio; ove un arbitro rifiuti
di firmare la decisione, gli altri danno atto di tale rifiuto e riconfermano
la piena validità ad ogni effetto della decisione.
Ove la parti contendenti fossero più di due, ciascuna nominerà
il proprio arbitro.
Resta ferma la competenza da parte dell'Istituto a nominare il Presidente
del Collegio.
Ove in sede di discussione dovesse verificarsi parità di voti, prevarrà
il voto del Presidente.
L'istituto provvede alla liquidazione delle spese del procedimento e degli
onorari dovuti dagli arbitri.§
Al pagamento delle spese le prti sono tenute in via solidale anche nel caso
in cui, detti oneri siano stati posti a carico di una delle parti per effetto
dell'applicazione del principio di soccimbenza.
Solo il Presidente e i componenti del Comitato di Designazione Arbitrale,
non possono svolgere funzioni arbitrali. I Dirigenti dell'Istituto Arbitrale
che fossero designati, si faranno sostituire nelle funzioni procedurali
dal Presidente dell'Istituto, ovvero dal Presidente Vicario, ovvero del
segretario.
Gli Arbitri sono esclusivamente responsabili del loro operato nei confronti delle parti.
L'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.
I periti ed esperti saranno scelti dalle parto o, per loro delega, dal Comitato di Designazione Arbitrale dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze essi potranno chiede alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.
La relazione peritale è depositata in origine presso la Segreteria dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze che ne rilascia copia autentica alle parti..
Prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, le eventuali controversie, salvo quanto previsto dalle normative sulla media conciliazione obbligatoria, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con arbitrato di cui al presente regolamento.
L'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze asicura, a richiesta, il proprio intervento anche per la composizione in via conciliativa di vertenze relative a contratti contenenti o meno idonea clausola arbitrale.
Se tra due soggetti sorge una contestazine, ciascuno di essi piò rivolgere all'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze domanda scritta, perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nella domanda devono essere indicati gli elementi significativi della controversia. La domanda deve essere accompagnata da un acconto per spese amministrative, secondo le tariffe minime previste per l'Arbitrato unico.
Pervenuta la domanda il Segretario la sottopone al Presidente il quale l'assegna
ad un relatore membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze. Il Presidente, o un suo delegato, invita le parti davanti a
una commissione composta da lui stesso, o dal sio delegato, dal relatore
o da un altro membro del Consilio, pure nominato dal Presidente.
La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla
stipulazione di un compromesso pewr arbitrato rituale o irrituale. Nel caso
in cui la conciliazione riesca, la Commissione ne redige il verbale, in
triplice copia, contenente i termini dell'accordo, che deve essere sottoscritto
dai membri della Commissione e dalle parti.
Nel detto verbale la Commissione fissa il compenso dovuto all'Istituto Arbitrale
Immobiliare di Firenze e, se del caso, ai membri della Commissione. Copia
originale del verbale viene consegnata a ciascuna parte. La terza copia
rimane depositata presso la segreteria.
In caso di mancata conciliazione, nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia presso la giurisdizione ordinaria.
Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente regolamento. Salvo diverso accordo delle parti essi decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivie di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio e salvo l'accettazione delle tariffe per l'arbitrato.
Si applicano agli arbitraggi le norme del presente regolamento in analogia.
Arbitro è colui che , in vitù della competenza acquisita nell'esercizio
della sua attività imprenditoriale o professionale nonché
per l'alta considerazione di cui gode nel settore di appartenenza, viene
chiamato ad esercitare un compito che consiste nella risoluzione delle
controversie attinenti la validità, l'esecuzione e la risoluzione
dei contratti al fine di consentire alle parti interessate la ripresa
di normali rapporti economici.
Il comportamento dell'arbitro deve essere uniformato ai principi deontologici
che possono essere così sintetizzati:
1. di poter essere neutrale ed equidistante rispetto alle parti in controversia;
2. di avere la competenza specifica a giudicare il caso;
3. di poter concludere il procedimento entro i termini previsti dal regolamento
dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.
4. esamina subito la documetazione che la Segreteria gli consegna;
5. si adopera perché il Collegio si riunisca al più presto;
6. evita durante il procedimento contatti diretti anche con la parte che
lo ha designato;
7. considera le riunioni del Collegio Arbitrale come l'unica sede in cui
si deve esaminare il caso sulla base della documentazione e degli elementi
prodotti dalle Parti o ufficialmente acquisiti nei tempi e nei modi consentiti;
8. considera sullo stesso piano le opposte tesi delle Parti evitando pregiudizi
e preconcetti;
9. dopo avere collegialmente esaminato il caso, espone agli altri membri
del Collegio il proprio convincimento e lo confronta con quello degli
altri per contribuire alla ricerca della soluzione;
10. è consapevole che la designazione di parte è meramente
strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una
delle parti; il Collegio una volta costituito, è mandatario di
tutte le parti;
11. ha l'obbligo morale professionale e giuridico di portare a termine
il suo mandato con la pronuncia del lodo o della decisione.
12. deve essere certo di aver ben compreso tutti gli aspetti della vicenda;
13. deve rispondere solo ai quesiti che gli sono stati posti, non giudicando
le parti, bensì i fatti;
14. deve essere certo che alle parti sia stata concessa la concreta possibilità
di esercitare in contraddittorio il proprio diritto di difesa;
15. deve motivare sisnteticamente la decisione con le argomentazioni che
sono alla base del giudizio, evitando descrizioni e considerazioni non
essenziali;
16. deve redigere il dispositivo in modo completo, chiaro e semplice,
per evitare dubbi interperpretativi, lacune ed equivoci.
17. ricorda che la paternità del lodo è comune al Collegio
unitariamente considerato, anche quando abbia espresso opinione dissenziente,
18. è consapevole di essere stato scelto per le doti professionali
e morali riconosciutegli;
19. ha diritto a remunerazione per l'attività svolta.
(Antecedente a qualsivoglia lite) da inserire nel contratto
Le parti convengono che qualsivoglia controversia dovesse tra di esse insorgere
in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse, la controversia sarà definita ricorrente all'arbitrato irrituale e secondo equità,
ai sensi degli artt. 808 ter, 822 del c.p.c., così come modificato
con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40.
La decisione dell'arbitro/degli arbitri viene sin d'ora riconosciuta dalle
parti come manifestazione della loro stessa volontà e alla decisione
che sarà come sopra assunta, esse dichiarano di volersi adeguare
e obbligare.
Per l'attuazione di detta loro volontà, le parti medesime decidono
di avvalersi, ai sensi dell'art. 832 del c.p.c., così come modificato
con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40, dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze con sede in Firenze, in via B. Lupi, 7 il quale provvederà
alla designazione:
( ) dell'arbitro unico
( ) del Presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti
saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici
ricompresi nel registro dei periti e degli arbitro dell'Istituto Arbitrale
Immobiliare di Firenze.
Per procedere a dette designazioni, nonché alle erogazioni dell'Organo
Arbitrale, le parti procederanno a norma del regolamento dell'Istituto approvato
con deliberazione del Cosiglio Direttivo dell'I.A.I.F.
Firma di tutte le parti.
(Antecedente a qualsivoglia lite)
Le parti convengono che qualsivoglia controversisa dovesse tra di esse insogere
in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto,
sarà definita ricorrendo all'arbitrato ai sensi dell'art. 806 e seguenti
dei c.p.c. (rituale).
L'arbitro/gli arbitri dovranno decidere
* secondo i principi del diritto
* secondo equità, con autorizzazione espressa ai sensi dell'art.
822 c.p.c.
Le parti danno congiuntamente mandato all'arbitro/arbitri di depositare
il lodo nella cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.
Per l'attuasione di detta loro volontà le parti medesime decidono
di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze con sede in
Firenze - in via B. Lupi 7 il quale provvederà alla designazione:
( ) dell'arbitro unico
( ) del Presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti
saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici
ricompresi nel registro dei periti e degli arbitri dell'Istituto Arbitrale
Immobiliare di Firenze.
Per procedere a dette designazioni, nonché alle erogazioni dell'Organo
Arbitrale, le parti procederanno a norma del regolamento dell'Istituto approvato
con deliberazione del Cosiglio direttivo dell'I.A.I.F.
Firma di tutte le parti.
Lite insorta successivamente
Le parti convengono che la controversia insorta fra di loro avente per oggetto (descrivere)
sarà definita ricorrendo al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato secondo equità tenuto
conto dei principi generali del diritto nella specifica materia:
( ) ai sensi dell'art. 806 e segg. del C:P:C: (arbitrato rituale)
( ) con mandato dell'arbitro(i) quale amichevole(i) compositore(i), della
controversia (arbitrato irrituale).
Per l'attuazione di detta loro volontà le parti medesime decidono
di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze con sede in
Firenze - in via B. Lupi 7, il quale provvederà alla designazione:
( ) dell'arbitro unico
( ) del presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti
saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici
ricompresi nel Registro dei Periti e degli Arbitri dell'Istituto Arbitrale
Immobiliare di Firenze.
Per procedere a dette designazioni nonché alle erogazioni all'Organo
Arbitrale le parti procedono a norma del regolamento dell'Istituto approvato
con deliberazione del Cosiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze (I.A.I.C.)
Firma di tutte le parti.
"Tutte le controversie che potranno insrgere tra i condomini, o tra
i condomini e i terzi, dovranno essere risolte mediante il Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato di equità
da effettuarsi presso l'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, da n.1
(o 3) arbitro(i) nominato(i) secondo il Regolamento dell'Istituto suddetto.
L'Amministratore ha pertanto l'obbligo di inserire la clausola in ogni contratto
di fornitura di beni e servizi da lui stipulato con terzi a nome e per conto
del condominio.
Le imprese che stipulano contratti verbali oppure che ricevono semplice
ordinativo, critto o verbale, possono concordare la competenza dell'Istituto
Arbitrale Immobiliare di Firenze mediante uno scambio di lettere".
NOTA
Clausola arbitrale in regolamento di condominio
Si indica, qui sopra, la formula da inserire a verbale e, in ipotesi, nei
regolamenti, onde possano le controversie eventuali essere decise dal Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato.
Circa la necessaria maggioranza si ritiene che la competenza arbitrale possa
essere approvata dai condomini con la maggioranza, di cui all'art. 1136
II comma del c.c. in tutte le ipotesi in cui il rapporto intercorre tra
il condominio (in persona dell'Amministratore) e terzi (fornitori, appaltatori,
ecc.), e si stipula contratto o convenzione con i suddetti ovvero successivamente
e senza una previsione arbitrale, intervenga una controversia. È
invece necessario la, unaminità per quanto attiene alle liti, tra
i condomini o tra condominio e condomini (esempio: impugnazione di delibere)
in quanto non si vede come possa essere a maggiornaza imposto ai contrari
la rinuncia al diritto primario di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Si ricorda che l'unanimità può essere conseguita anche con
successiva adesione e sottoscrizione da parte degli assenti o dissenzienti.
Anche le controversie tra Condomini, peraltro, saranno del pari regolate
a mezzo arbitri, a condizione che gli interessati, abbiano partecipato,
approvandole, alle relative delibere o ad esse abbiano aderito successivamente
come sopra specificato.
Si richiama di nuovo anche la distinzione, tra arbitrato rituale ed irrituale
e l'opportunità di optare per il secondo, che offre tutte le garanzie
di speditezza e maggior economicità, con un risultato che, nella
pratica, è analogo.
L'Assemblea da mandato all'Amministratore di promuovere, in caso di controversie, il Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un giudizio arbitrale
irrituale e secondo equità, ai sensi degli art.. 808 ter, 822 del
c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n°
40, ai fini della definizione della controversia con .............................
A tal fine ed ove conseguito il consenso della contropartealla definizione
arbitrale, l'Assemblea decide di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze, con sede in Firenze, Via B. Lupi, 7, ai sensi dell'art. 832
c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n°
40 e quindi in conformità al regolamento approvato con deliberazione
del Consiglio Direttivo dell'I.A.I.F.
Le parti sottoscritte convengono di demandare a n. (1).............................
l'accertamento e/o la valutazione
qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza,
qualità, condizione dei beni (o di cose) riguardanti il presente
contratto (2).
Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si
obbligano ad attenersi al regolamento dell'Istituto Arbitrale Immobiliare
di Firenze che dichiarano di conoscere ed accettare.
Le parti s'impegnano sin da ora a riconoscere alla determinazione peritale
gli stessi effetti di un cotratto tra esse direttamente pattuito.
(1) Precisare se s'intende rimettere l'accertamento ad un solo perito
o a più periti: in questa seconda ipotesiil numero dei perito deve
essere dispari.
(2) Specificare l'oggetto dell'accertamento e/o della valutazione.
La domanda per il procedimento di arbitrato, arbitraggio, perizia o conciliazione deve essere accompagnata da un acconto di € 50,00, da computarsi sulle spese amministrative di cui alla tabella seguente:
Valore della lite
|
Ammontare delle spese amministrative
|
|||
Fino a €
|
10.000,00
|
€ 150,00
|
||
da €
|
10.000,01
|
a € 25.000 |
€ 200,00
|
|
da €
|
25.000,01
|
a € 50.000 |
€ 400,00
|
|
da €
|
50.000,01
|
a € 100.000 |
€ 650,00
|
|
da €
|
100.000,01
|
a € 250.000 |
€ 1.000,00
|
|
da €
|
250.000,01
|
a € 500.000 |
€ 1.700,00
|
|
da €
|
500.000
|
e oltre |
€ 3.500,00
|
Dalla liquidazione di dette spese vanno detratti gli acconti iniziali, sia l'acconto che il saldo sono soggetti all'IVA vigente.
Onorari e spese comprendenti l'analisi della documentzione prodotta dalle parti, sessioni del collegio arbitrale, stesura sentenza del Collegio arbitrale I.VA. e contributi previdenziali da computarsi in più.
Valore della lite
|
Minimo |
Massimo
|
|||
Fino a € 10.000
|
€ 3.000
|
||||
da € 10.000
|
a € 25.000
|
€ 3.000 | / |
€ 6.000
|
|
da € 25.000
|
a € 50.000
|
€ 6.000 | / |
€ 10.000
|
|
da € 50.000
|
a € 100.000
|
€ 10.000 | / |
€ 18.000
|
|
da € 100.000
|
a € 250.000
|
€ 18.000 | / |
€ 30.000
|
|
da € 250.000
|
a € 500.000
|
€ 30.000 | / |
€ 40.000
|
|
Oltre € 500.000
|
€ 40.000 | / |
€ 70.000
|
Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del
complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative
richieste economiche, in conformità alle norme del codice di procedura
civile. I costi sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.
Altrimenti franno carico alla parte soccombente.
N.B. Gli importi di ciascuna classe di importo sono da sommare per
la determinazione dei compensi dovuti.
Eventuali sopralluoghi verranno compensati con € 250,00 ciscuno oltre
a spese vive.
Nel caso di Arbitro Unico i compensi riportati in tabella saranno dimezzati.