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Arbitrato Immobiliare
INCI Istituto Nazionale Consulenti Immobiliari CONFCASA Mediatore Civile di Firenze

Regolamento dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze


All'Arbitrato come soluzione delle controversie è possibile ricorrere in base al provvedimento di legge teso allo snellimento delle procedure giudiziarie.


Indice


PARTE PRIMA

  • Procedimenti Arbitrali
  • Costituzione dei collegi arbitrali e designazione degli arbitri e periti (Articoli da 2 a 9)
  • Perizie Contrattuali (Articoli da 10 a 12)
  • Conciliazione (Articoli da 13 a 16)
  • Arbitraggi (Articoli 17-18)

PARTE SECONDA

  • Codice Deontologico

PARTE TERZA (Modulistica e tariffe)


Modulistica
  • Clausola compromissoria (antecedente a qualsiasi lite)
  • Compromesso (lite insorta successivamente)
  • Clausola arbitrale suggerita per i regolamenti condominiali e/o nelle delibere di assemblea
  • Clausola compromissoria per arbitraggio
  • Clausola compromissoria per perizia contrattuale
Tariffe
  • Spese amministrative
  • Onorari (in presenza di Collegio Arbitrale)
  • Onorari (in presenza di Arbitro Unico)

PARTE PRIMA

Art. 1

Procedimenti arbitrali

Gli Arbitri Unici o i Collegi, sono designati tra gli iscritti nel Registro degli Arbitri e dei Periti.

La risoluzione di controversie viene svolta dall'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze mediante procedimento di:
- arbitrato rituale
- arbitrato irrituale o libero.

I suddetti procedimenti arbitrali vengono instaurati in presenza di specifica convenzione stipulata dalle parti, ovvero anche in difetto di clausola compromissoria, allorché le parti ne facciano espressa richiesta all'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

II. COSTITUZIONE DEI COLLEGI ARBITRALI E DESIGNAZIONE DEGLI ARBITRI E PERITI

Art. 2

Il Consiglio Direttivo forma ogni triennio il Registro degli Arbitri o dei Periti, includendovi soggetti particolarmente qualificati nelle diverse materie attinenti al settore immobiliare.

Il Consiglio Direttivo dispone, a suo insindacabile giudizio, la cancellazione degli iscritti al Registro per giusti motivi.

Ove le parti abbiano optato per l'Arbitro Unico, questi verrà designato dal Comitato di Designazione Arbitrale di cui all'art. 5 dello statuto, così pure ove sia necessario nominare il Presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti siano stati designati dalle parti contendenti.

La sussistenza di interesse nella controversia, ovvero di rapporti di parentele o di collaborazione o dipendenza anche non organica con una delle parti, ovvero di opportunità, costituiscono motivo di astensione o di ricusazione, da eccepire non oltre la prima seduta.

Sulla ricusazione decide, entro dieci giorni, il Presidente dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

Gli arbitri possono rinunciare all'incarico, solo per motivate e gravi ragioni, mediante significazione inoltrata con la massima urgenza al Presidente dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, che ne investe la parte interessata od il Comitato di Designazione Arbitrale del Consiglio Direttivo per l'inerente sostituzione.

Art. 3

La parte che intende promuovere uno dei procedimenti arbitrali di cui al capo 1, presenta apposita istanza iscritta all'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze dandone contestualmente avviso, per raccomandata, all'altra parte.

La domanda deve contenere le generalità complete delle parti ed il loro domicilio (con indicazione, per le società, della ragione o denominazione sociale, della sede e del legale rappresentante), ogni elemento relativo della domanda oggetto del procedimento, il nominativo dell'arbitro eventualmente designato, scelto nel registro degli Arbitri e dei Periti dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

L'istanza dovrà essere corredata da ogni documento necessario od utile affinché l'Istituto conosca la materia del contendere, le persone ed i fatti sottoposti alla sua attività, nonché la dichiarazione sull'opzione fra l'arbitrato irrituale o rituale, nonché fra l'arbitro unico e il collegio arbitrale.

Con la domanda dovrà essere effettuato il deposito della somma, determinata dal tariffario, anche in rapporto al valore della controversia, annualmente approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale, per la copertura delle spese di costituzione del Collegio e di contribizione delle spese operative dell'Istituto.

Art. 4

Ricevuta l'istanza, il segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, provvede alla formazione del fascicolo del procedimento, annotazione degli estremi in apposito registro cronologico, e trasmette, con raccomandata diretta alla controparte, copia dell'istanza ricevuta e della relativa documentazione, con invito a dare corso, entro il termine di dieci giorni, alla designazione ove occorresse dell'arbitro di competenza, alla proposizione dei proprio quesiti ed al deposito della documentazione, nonché al versamento di contribuzioni corrispondenti a quelle versate dalla parte ricorrente.

Adempiuto quanto sopra, il segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze cominica alle parti i nominativi degli arbitri designati nonché il nominativo del presidente del Collegio o dell'Arbitro Unico così come nominati dal Comitato di Designazione Arbitrale.

Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro fra gli iscritti nel registro degli arbitri e dei periti entro dieci giorni, vi provvede il Comitato di Designazione Arbitrale del Consiglio Direttivo.

Art. 5

L'Arbitro Unico o Presidente del Collegio Arbitrale fissa la prima riunione, invitandovi a comparire anche le parti, le quali possono a loro scelta stare in giudizio di persona o farsi assistere o rappresentare da un professionista.

Nel corso della riunione, gli arbitri sottoscrivono apposite dichiarazioni di accettazione della nomina con conseguente formale costituzione del Collegio Arbitrale, e le parti sottoscrivono per conferma, l'atto di compromesso redatto su apposito modulo.

Ove una delle parti non si presenti alla riunione od ometta di formulare le proprie argomentazioni, il Collegio Arbitrale ne prende formalmente atto, dando comunicazione alla parte interessata che il procedimento arbitrale avrà corso in sua assenza.


Art. 6

Udite le parti, gli Arbitri, salvo quanto previsto dall'Art. 12 (conciliazione volontaria) e salvo quanto eventualmente pertinente alla mediaconciliazione obbligatoria ex lege, esperiscono il tentativo di conciliazione, del cui esito redigono processo verbale sottoscritto da tutti i presenti e controfirmato dal segretario dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

In mancanza di conciliazione, il Presidente o l'Arbitro Unico assegna alle parti termine per memorie, repliche e produzioni di documenti da depositarsi comunque presso la sede entro 30 giorni, procedendo, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, all'istruttoria, nei termini ritenuti più opportuni o delegandovi, eventualmente anche uno solo dei propri componenti.

Tutti gli atti del procedimento arbitrale devono essere sottoscritti dall'Arbitro Unico o dal Presidente del Collegio Arbitrale e depositati in originale presso la Segreteria dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze unitamente alla decisione arbitrale.

Art. 7

L' Arbitro Unico od il Collegio Arbitrale deve emettere la propria decisione entro 240 giorni dall'accettazione delle cariche; tale termine potrà essere prorogato, dal Presidente dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, non più di una volta e solo in presenza di giustificati motivi, oppure per accordo delle parti per atto scritto.

Le deliberazioni arbitrali vengono assunte a maggioranza di voti, sono redatte per iscritto con la presenza dell'intero collegio; ove un arbitro rifiuti di firmare la decisione, gli altri danno atto di tale rifiuto e riconfermano la piena validità ad ogni effetto della decisione.

Ove la parti contendenti fossero più di due, ciascuna nominerà il proprio arbitro.

Resta ferma la competenza da parte dell'Istituto a nominare il Presidente del Collegio.

Ove in sede di discussione dovesse verificarsi parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 8

L'istituto provvede alla liquidazione delle spese del procedimento e degli onorari dovuti dagli arbitri.§

Al pagamento delle spese le prti sono tenute in via solidale anche nel caso in cui, detti oneri siano stati posti a carico di una delle parti per effetto dell'applicazione del principio di soccimbenza.

Solo il Presidente e i componenti del Comitato di Designazione Arbitrale, non possono svolgere funzioni arbitrali. I Dirigenti dell'Istituto Arbitrale che fossero designati, si faranno sostituire nelle funzioni procedurali dal Presidente dell'Istituto, ovvero dal Presidente Vicario, ovvero del segretario.

Art. 9

Gli Arbitri sono esclusivamente responsabili del loro operato nei confronti delle parti.

PERIZIE CONTRATTUALI

Art. 10

L'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze assicura a richiesta il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.

Art. 11

I periti ed esperti saranno scelti dalle parto o, per loro delega, dal Comitato di Designazione Arbitrale dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze essi potranno chiede alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.

Art. 12

La relazione peritale è depositata in origine presso la Segreteria dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze che ne rilascia copia autentica alle parti..

CONCILIAZIONE VOLONTARIA

Prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, le eventuali controversie, salvo quanto previsto dalle normative sulla media conciliazione obbligatoria, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con arbitrato di cui al presente regolamento.

Art. 13

L'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze asicura, a richiesta, il proprio intervento anche per la composizione in via conciliativa di vertenze relative a contratti contenenti o meno idonea clausola arbitrale.

Art. 14

Se tra due soggetti sorge una contestazine, ciascuno di essi piò rivolgere all'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze domanda scritta, perché interponga i suoi buoni uffici per una conciliazione. Nella domanda devono essere indicati gli elementi significativi della controversia. La domanda deve essere accompagnata da un acconto per spese amministrative, secondo le tariffe minime previste per l'Arbitrato unico.

Art. 15

Pervenuta la domanda il Segretario la sottopone al Presidente il quale l'assegna ad un relatore membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze. Il Presidente, o un suo delegato, invita le parti davanti a una commissione composta da lui stesso, o dal sio delegato, dal relatore o da un altro membro del Consilio, pure nominato dal Presidente.

La Commissione tenta di conciliare le parti o, quanto meno, di indurle alla stipulazione di un compromesso pewr arbitrato rituale o irrituale. Nel caso in cui la conciliazione riesca, la Commissione ne redige il verbale, in triplice copia, contenente i termini dell'accordo, che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti.

Nel detto verbale la Commissione fissa il compenso dovuto all'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze e, se del caso, ai membri della Commissione. Copia originale del verbale viene consegnata a ciascuna parte. La terza copia rimane depositata presso la segreteria.

Art. 16

In caso di mancata conciliazione, nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale sia presso la giurisdizione ordinaria.

ARBITRAGGI E CONCILIAZIONE

Art. 17

Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente regolamento. Salvo diverso accordo delle parti essi decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivie di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio e salvo l'accettazione delle tariffe per l'arbitrato.

Art. 18

Si applicano agli arbitraggi le norme del presente regolamento in analogia.

PARTE SECONDA

CODICE DEONTOLOGICO

Arbitro è colui che , in vitù della competenza acquisita nell'esercizio della sua attività imprenditoriale o professionale nonché per l'alta considerazione di cui gode nel settore di appartenenza, viene chiamato ad esercitare un compito che consiste nella risoluzione delle controversie attinenti la validità, l'esecuzione e la risoluzione dei contratti al fine di consentire alle parti interessate la ripresa di normali rapporti economici.

Il comportamento dell'arbitro deve essere uniformato ai principi deontologici che possono essere così sintetizzati:

A. L'arbitro designato deve accettare la nomina sono quando abbia la certezza assoluta:

1. di poter essere neutrale ed equidistante rispetto alle parti in controversia;
2. di avere la competenza specifica a giudicare il caso;
3. di poter concludere il procedimento entro i termini previsti dal regolamento dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

B. L'arbitro che abbia accettato la nomina:

4. esamina subito la documetazione che la Segreteria gli consegna;
5. si adopera perché il Collegio si riunisca al più presto;
6. evita durante il procedimento contatti diretti anche con la parte che lo ha designato;
7. considera le riunioni del Collegio Arbitrale come l'unica sede in cui si deve esaminare il caso sulla base della documentazione e degli elementi prodotti dalle Parti o ufficialmente acquisiti nei tempi e nei modi consentiti;
8. considera sullo stesso piano le opposte tesi delle Parti evitando pregiudizi e preconcetti;
9. dopo avere collegialmente esaminato il caso, espone agli altri membri del Collegio il proprio convincimento e lo confronta con quello degli altri per contribuire alla ricerca della soluzione;
10. è consapevole che la designazione di parte è meramente strumentale e non legittima atteggiamenti da difensore occulto di una delle parti; il Collegio una volta costituito, è mandatario di tutte le parti;
11. ha l'obbligo morale professionale e giuridico di portare a termine il suo mandato con la pronuncia del lodo o della decisione.

C. L'arbitro che pronuncia la decisione

12. deve essere certo di aver ben compreso tutti gli aspetti della vicenda;
13. deve rispondere solo ai quesiti che gli sono stati posti, non giudicando le parti, bensì i fatti;
14. deve essere certo che alle parti sia stata concessa la concreta possibilità di esercitare in contraddittorio il proprio diritto di difesa;
15. deve motivare sisnteticamente la decisione con le argomentazioni che sono alla base del giudizio, evitando descrizioni e considerazioni non essenziali;
16. deve redigere il dispositivo in modo completo, chiaro e semplice, per evitare dubbi interperpretativi, lacune ed equivoci.

D. L'arbitro che abbia pronunciato la decisione:

17. ricorda che la paternità del lodo è comune al Collegio unitariamente considerato, anche quando abbia espresso opinione dissenziente,
18. è consapevole di essere stato scelto per le doti professionali e morali riconosciutegli;
19. ha diritto a remunerazione per l'attività svolta.

PARTE TERZA

MODULISTICA E TARIFFE

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER MANDATO ALL'ARBITRO (AGLI ARBITRI) QUALI AMICHEVOLI COMPOSITORI PER UNA DECISIONE SECONDO EQUITÀ - ARBITRATO LIBERO ED IRRITUALE E CONCILIAZIONE

(Antecedente a qualsivoglia lite) da inserire nel contratto

Le parti convengono che qualsivoglia controversia dovesse tra di esse insorgere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno sottoposte al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse, la controversia sarà definita ricorrente all'arbitrato irrituale e secondo equità, ai sensi degli artt. 808 ter, 822 del c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40.

La decisione dell'arbitro/degli arbitri viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà e alla decisione che sarà come sopra assunta, esse dichiarano di volersi adeguare e obbligare.

Per l'attuazione di detta loro volontà, le parti medesime decidono di avvalersi, ai sensi dell'art. 832 del c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40, dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze con sede in Firenze, in via B. Lupi, 7 il quale provvederà alla designazione:

( ) dell'arbitro unico

( ) del Presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici ricompresi nel registro dei periti e degli arbitro dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

Per procedere a dette designazioni, nonché alle erogazioni dell'Organo Arbitrale, le parti procederanno a norma del regolamento dell'Istituto approvato con deliberazione del Cosiglio Direttivo dell'I.A.I.F.

Firma di tutte le parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE AI SENSI DELL'ART. 806 E SEGUENTI C.P.C.

(Antecedente a qualsivoglia lite)

Le parti convengono che qualsivoglia controversisa dovesse tra di esse insogere in sede di interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, sarà definita ricorrendo all'arbitrato ai sensi dell'art. 806 e seguenti dei c.p.c. (rituale).

L'arbitro/gli arbitri dovranno decidere

* secondo i principi del diritto

* secondo equità, con autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 822 c.p.c.

Le parti danno congiuntamente mandato all'arbitro/arbitri di depositare il lodo nella cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

Per l'attuasione di detta loro volontà le parti medesime decidono di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze con sede in Firenze - in via B. Lupi 7 il quale provvederà alla designazione:

( ) dell'arbitro unico
( ) del Presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici ricompresi nel registro dei periti e degli arbitri dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

Per procedere a dette designazioni, nonché alle erogazioni dell'Organo Arbitrale, le parti procederanno a norma del regolamento dell'Istituto approvato con deliberazione del Cosiglio direttivo dell'I.A.I.F.

Firma di tutte le parti.

COMPROMESSO

Lite insorta successivamente

Le parti convengono che la controversia insorta fra di loro avente per oggetto (descrivere) sarà definita ricorrendo al Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato secondo equità tenuto conto dei principi generali del diritto nella specifica materia:
( ) ai sensi dell'art. 806 e segg. del C:P:C: (arbitrato rituale)
( ) con mandato dell'arbitro(i) quale amichevole(i) compositore(i), della controversia (arbitrato irrituale).

Per l'attuazione di detta loro volontà le parti medesime decidono di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze con sede in Firenze - in via B. Lupi 7, il quale provvederà alla designazione:
( ) dell'arbitro unico
( ) del presidente del Collegio Arbitrale del quale gli altri due componenti saranno ciascuno designati dalle parti contendenti e scelti fra i tecnici ricompresi nel Registro dei Periti e degli Arbitri dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze.

Per procedere a dette designazioni nonché alle erogazioni all'Organo Arbitrale le parti procedono a norma del regolamento dell'Istituto approvato con deliberazione del Cosiglio Direttivo dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze (I.A.I.C.)

Firma di tutte le parti.

CLAUSOLA ARBITRALE SUGGERITA PER I REGOLAMENTI CONDOMINIALI E/O NELLE DELIBERE DI ASSEMBLEA

"Tutte le controversie che potranno insrgere tra i condomini, o tra i condomini e i terzi, dovranno essere risolte mediante il Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato di equità da effettuarsi presso l'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, da n.1 (o 3) arbitro(i) nominato(i) secondo il Regolamento dell'Istituto suddetto. L'Amministratore ha pertanto l'obbligo di inserire la clausola in ogni contratto di fornitura di beni e servizi da lui stipulato con terzi a nome e per conto del condominio.
Le imprese che stipulano contratti verbali oppure che ricevono semplice ordinativo, critto o verbale, possono concordare la competenza dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze mediante uno scambio di lettere".

NOTA
Clausola arbitrale in regolamento di condominio
Si indica, qui sopra, la formula da inserire a verbale e, in ipotesi, nei regolamenti, onde possano le controversie eventuali essere decise dal Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un arbitrato. Circa la necessaria maggioranza si ritiene che la competenza arbitrale possa essere approvata dai condomini con la maggioranza, di cui all'art. 1136 II comma del c.c. in tutte le ipotesi in cui il rapporto intercorre tra il condominio (in persona dell'Amministratore) e terzi (fornitori, appaltatori, ecc.), e si stipula contratto o convenzione con i suddetti ovvero successivamente e senza una previsione arbitrale, intervenga una controversia. È invece necessario la, unaminità per quanto attiene alle liti, tra i condomini o tra condominio e condomini (esempio: impugnazione di delibere) in quanto non si vede come possa essere a maggiornaza imposto ai contrari la rinuncia al diritto primario di ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si ricorda che l'unanimità può essere conseguita anche con successiva adesione e sottoscrizione da parte degli assenti o dissenzienti.

Anche le controversie tra Condomini, peraltro, saranno del pari regolate a mezzo arbitri, a condizione che gli interessati, abbiano partecipato, approvandole, alle relative delibere o ad esse abbiano aderito successivamente come sopra specificato.
Si richiama di nuovo anche la distinzione, tra arbitrato rituale ed irrituale e l'opportunità di optare per il secondo, che offre tutte le garanzie di speditezza e maggior economicità, con un risultato che, nella pratica, è analogo.


CLAUSOLA DA INSERIRE NEL VRBALE DI ASSEMBLEA, CHE DECIDE DI RESISTERE ALL'AZIONE PROMOSSA DA UN TERZO CONTRO IL CONDOMIONIO (art. 1136 IV comma c.c.)

L'Assemblea da mandato all'Amministratore di promuovere, in caso di controversie, il Servizio di Mediazione (conciliazione) della As-Connet (R.O.C. Min. Giustizia n. 53) per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisse la controversia sarà risolta con un giudizio arbitrale irrituale e secondo equità, ai sensi degli art.. 808 ter, 822 del c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40, ai fini della definizione della controversia con .............................

A tal fine ed ove conseguito il consenso della contropartealla definizione arbitrale, l'Assemblea decide di avvalersi dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze, con sede in Firenze, Via B. Lupi, 7, ai sensi dell'art. 832 c.p.c., così come modificato con D. Legislativo 2 febbraio 2006 n° 40 e quindi in conformità al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'I.A.I.F.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PERIZIA CONTRATTUALE

Le parti sottoscritte convengono di demandare a n. (1).............................         l'accertamento e/o la valutazione qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità, condizione dei beni (o di cose) riguardanti il presente contratto (2).
Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi al regolamento dell'Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze che dichiarano di conoscere ed accettare.
Le parti s'impegnano sin da ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un cotratto tra esse direttamente pattuito.

(1) Precisare se s'intende rimettere l'accertamento ad un solo perito o a più periti: in questa seconda ipotesiil numero dei perito deve essere dispari.
(2) Specificare l'oggetto dell'accertamento e/o della valutazione.

SPESE AMMINISTRATIVE

La domanda per il procedimento di arbitrato, arbitraggio, perizia o conciliazione deve essere accompagnata da un acconto di € 50,00, da computarsi sulle spese amministrative di cui alla tabella seguente:

 
Valore della lite
   
Ammontare delle spese amministrative
Fino a €
10.000,00
   
€ 150,00
da €
10.000,01
  a € 25.000
€ 200,00
da €
25.000,01
  a € 50.000
€ 400,00
da €
50.000,01
  a € 100.000
€ 650,00
da €
100.000,01
  a € 250.000
€ 1.000,00
da €
250.000,01
  a € 500.000
€ 1.700,00
da €
500.000
e oltre  
€ 3.500,00

Dalla liquidazione di dette spese vanno detratti gli acconti iniziali, sia l'acconto che il saldo sono soggetti all'IVA vigente.

COMPENSO AL COLLEGIO ARBITRALE

Onorari e spese comprendenti l'analisi della documentzione prodotta dalle parti, sessioni del collegio arbitrale, stesura sentenza del Collegio arbitrale I.VA. e contributi previdenziali da computarsi in più.

Valore della lite
  Minimo  
Massimo
           
Fino a € 10.000
 
€ 3.000
da € 10.000
a € 25.000
  € 3.000 /
€ 6.000
da € 25.000
a € 50.000
  € 6.000 /
€ 10.000
da € 50.000
a € 100.000
  € 10.000 /
€ 18.000
da € 100.000
a € 250.000
  € 18.000 /
€ 30.000
da € 250.000
a € 500.000
  € 30.000 /
€ 40.000
Oltre € 500.000
  € 40.000 /
€ 70.000

Il valore economico della controversia viene stimato sulla base del complesso delle domande presentate da tutte le parti e delle relative richieste economiche, in conformità alle norme del codice di procedura civile. I costi sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. In caso di compensazione vanno suddivisi a metà per ciascuna parte. Altrimenti franno carico alla parte soccombente.

N.B. Gli importi di ciascuna classe di importo sono da sommare per la determinazione dei compensi dovuti.
Eventuali sopralluoghi verranno compensati con € 250,00 ciscuno oltre a spese vive.

Nel caso di Arbitro Unico i compensi riportati in tabella saranno dimezzati.

Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze

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